Il Parlamento europeo ha adottato misure di semplificazione al meccanismo di adeguamento del CBAM

Il 10 settembre 2025, il Parlamento europeo ha approvato una serie di modifiche al Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), nell’ambito del pacchetto di semplificazione Omnibus I (proposto dalla Commissione il 26 febbraio 2025).

La riforma, adottata con un’ampia maggioranza (617 voti favorevoli, 18 contrari e 19 astensioni), mira a ridurre gli oneri amministrativi per le PMI e gli importatori occasionali, mantenendo al contempo invariati gli obiettivi climatici dell’UE.

Contesto

Il CBAM è il nuovo meccanismo dell’Unione Europea che mira a ridurre il cosiddetto carbon leakage, cioè la tendenza delle imprese a spostare la produzione in paesi con standard ambientali meno fstringenti. Con questo strumento l’UE vuole assicurare che i prodotti importati siano sottoposti allo stesso costo del carbonio di quelli fabbricati all’interno dell’Unione, creando così condizioni di concorrenza più eque e incoraggiando anche i produttori extra-UE ad adottare pratiche più sostenibili.

In concreto, gli importatori devono dichiarare le emissioni di CO₂ incorporate nei beni ad alta intensità di emissioni, come acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, elettricità e idrogeno, e successivamente acquistare i certificati CBAM, il cui valore rispecchia il prezzo delle quote del sistema europeo di scambio delle emissioni (ETS). Il meccanismo è entrato in una fase transitoria il 1° ottobre 2023, che durerà fino alla fine del 2025 e in cui è richiesto soltanto di comunicare i dati sulle emissioni. A partire dal 1° gennaio 2026 inizierà la fase definitiva, quando scatterà anche l’obbligo di acquistare i certificati.

Principali novità introdotte

La modifica del Parlamento ha portato con sé varie novità:

  • Nuova soglia de minimis – Le importazioni fino a 50 tonnellate per importatore all’anno saranno esentate dagli obblighi CBAM. La soglia sostituisce l’attuale esenzione per beni di valore trascurabile ed esonera circa il 90% degli importatori, in maggioranza PMI e privati, dagli adempimenti connessi.
  • Invariata l’ambizione climatica – Il Parlamento ha specificato che, nonostante la suddetta esenzione, il 99% delle emissioni di CO₂ legate all’importazione di ferro, acciaio, alluminio, cemento e fertilizzanti resterà coperto dal meccanismo, preservandone l’efficacia ambientale.
  • Procedure semplificate – Per le aziende che superano la soglia e che quindi continuano a essere soggette al CBAM, vengono resi più snelli i processi di autorizzazione, il calcolo delle emissioni, le regole di verifica e la responsabilità finanziaria dei dichiaranti CBAM. Vengono però rafforzate le clausole anti-elusione per prevenire abusi.

Prossimi passi istituzionali

Le modifiche dovranno ora essere formalmente approvate dal Consiglio e entreranno in vigore tre giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

Entro l’inizio del 2026, la Commissione valuterà un’eventuale estensione del meccanismo ad altri settori ETS e misure di sostegno per gli esportatori europei a rischio di carbon leakage.

Implicazioni per le imprese

  • Le PMI e gli importatori occasionali beneficeranno di una sostanziale riduzione degli adempimenti.
  • I grandi importatori e i settori già coperti dovranno continuare a garantire la conformità, seppur con procedure semplificate.
  • È consigliabile monitorare da vicino i futuri orientamenti della Commissione e la revisione del 2026, che potrebbe ampliare l’ambito di applicazione del CBAM.

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